Art. 24.
(Pascoli montani).

      1. I pascoli montani costituiscono elementi di importanza rilevante per la conservazione, anche a fini turistici, del paesaggio tradizionale, per la difesa del suolo, per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per la produzione di carni e di formaggi di qualità.
      2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l'impiego di finanziamenti comunitari. Gli elementi di cui al comma 1 sono indicati per i diversi territori nella predisposizione del piano e costituiscono priorità per i finanziamenti.

 

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      3. Le comunità montane, per l'attuazione del piano di cui al comma 2, promuovono la costituzione di forme associative tra i proprietari interessati.